Salve,
Cerchiamo di fare chiarezza sui cerchi omologati NAD, ECE124. Cosa significano e come funziona la legge.
A partire dal 1 Ottobre 2015, grazie al Decreto n. 20 del 10 Marzo 2013, in Italia possono essere vendute solo ruote omologate. L’omologazione richiesta è l’omologazione europea UN/ECE n°124
OPPURE l’omologazione italiana secondo il D.M. n°20 (NAD).
Cerchi omologati ECE 124Le ruote omologate UN/ECE n°124 devono obbligatoriamente avere le stesse dimensioni di quelle previste dai costruttori auto di primo impianto.
NON serve aggiornare la carta di circolazione.
NON serve tenere a bordo l’Allegato E (Allegato di corretta installazione a cura del gommista).
Cerchi omologati NADLe ruote cosiddette “speciali”, omologate secondo la nuova normativa italiana (NAD), possono avere misure diverse dall’originale ed offrono l’ulteriore vantaggio di poter montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto a libretto. Le ruote omologate NAD sono omologate per un modello specifico di veicolo e vengono indicate anche le misure di pneumatici utilizzabili.
Con i cerchi omologati NAD viene fornito un
Certificato di Conformità (COC): indica le vetture e le relative misure di pneumatici omologati per quel cerchio.
Il gommista deve rilasciarvi un documento chiamato
Allegato E (Allegato di corretta installazione).
Se la misura omologata NAD è la stessa a libretto, dovrete sempre avere a bordo Certificato di conformità e Allegato E. Non occorre aggiornamento del libretto.
Se la misura omologata NAD è diversa da quelle a libretto, dovrete recarvi in motorizzazione per aggiornare il libretto. Ci saranno da pagare due bollettini (totale circa 41 euro) e in Motorizzazione verificheranno i documenti e il montaggio cerchi/pneumatici. Unica cosa diversa non servirà il nullaosta della casa. Dovrete sempre avere a bordo Certificato di conformità e Allegato E.
Come si riconoscono?I cerchi ECE 124 o NAD devono avere visibili anche a gomma montata le relative sigle
Cosa significa in pratica?1) Per una vettura immatricolata
prima del 01-Ottobre-2015 non cambia nulla. Si può montare qualsiasi cerchio con misure uguali a quelle a libretto. Per avere misure alternative occorre andare in motorizzazione con il nullaosta della casa (anche se ottenuto attraverso CETOC).
2) Per una vettura immatricolata
dal 01-Ottobre-2015 in poi, bisogna obbligatoriamente montare, in alternativa:
- cerchi originali della casa
- cerchio omologato ECE 124 con le stesse misure omologate a libretto
- cerchio NAD con misura a libretto o misura alternativa omologata NAD per la specifica vettura/cerchio. In caso si utilizzi una misura omologata NAD non a libretto, andrà aggiornato il libretto come spiegato sopra. In ogni caso con cerchio NAD dovrete sempre avere a bordo Certificato di conformità e Allegato E (è prevista sanzione in mancanza di questi due documenti).
Quindi: per una vettura post 01-ottobre-2015 NON è indispensabile avere cerchio omologato NAD. Deve però essere almeno ECE 124.
Vi specifico un dettaglio: se si cambia solo canale/ET si può montare un cerchio basta che sia ECE 124. Bisogna evitare di esagerare, ovviamente. Ma nulla è cambiato con questa legge. Anche prima *tecnicamente* non si sarebbero potuti montare cerchi con canale/ET diverso, in quanto si modificava la carreggiata della vettura (che è omologata). Però queste misure non sono riportate a libretto, quindi occorre solo essere accorti e non esagerare.
Quali sono le sanzioni?Cito dal sito OZ:
"Vendere ed acquistare cerchi non omologati, dopo il 1 ottobre, significa violare una norma nazionale a tutela della sicurezza stradale con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni. Questo vale infatti sia per il consumatore finale che acquista cerchi non omologati, sia per il negoziante che li vende.
L’Art. 77, comma 3-bis del Codice della Strada infatti prevede una sanzione amministrativa - da euro 164 a euro 663 - per chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione. E’ inoltre previsto il sequestro e confisca del componente anche se installato.
Art. 180, commi 7 e 8 prevedono la sanzione amministrativa - da euro 41 a euro 169 - per l’assenza a bordo della dichiarazione dell’installatore sul corretto montaggio (allegato E) e del certificato di conformità. Inoltre, la mancata presentazione, senza giustificato motivo, presso gli uffici della polizia richiesta per l’esibizione dei documenti e/o per informazioni è punita dalla legge con una ammenda da euro 419 a euro 1.682.
Art. 78, commi 3 e 4 prevede una sanzione amministrativa - da euro 422 a euro 1.695 - per mancato aggiornamento della carta di circolazione e conseguente ritiro della carta di circolazione."Vi lascio qualche link utile:
www.ozracing.com/it/world-of-oz/decreto-italiawww.cerchigomme.it/omologazione-cerchiwww.ozracing.com/it/world-of-oz/de...699-12-rispostewww.mimtecnomagnesio.it/index.php/o...cerchi-in-lega/www.fondmetal.com/media/news/Assor...to_Brochure.pdf